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Reclami ai sensi del Reg. 261/2004: ritardo, cancellazione e negato imbarco
Se la Compagnia aerea non mi ha risposto o se mi ha risposto in maniera non conforme a quanto previsto dal Regolamento (CE) 261/04 , come posso presentare un reclamo ad Enac?
Per presentare un reclamo ad Enac occorre utilizzare esclusivamente il modulo on line dedicato.
Nel caso in cui il disservizio coinvolga più passeggeri, appartenenti a uno stesso nucleo familiare o a un gruppo, è sufficiente inviare un unico reclamo.
Il reclamo avvierà gli accertamenti dell'Ente ai soli fini sanzionatori nei confronti della Compagnia. Al termine dell’accertamento l’Enac comunica al passeggero, ai fini della trasparenza, l’archiviazione del reclamo o l’avvio del procedimento sanzionatorio; l’attività dell’Enac, infatti, non è finalizzata in alcun modo a soddisfare le richieste risarcitorie dei passeggeri, né a fornire assistenza legale.
Si seganala inoltre che la presentazione del reclamo all'Enac è gratuita e personale, senza necessità di rappresentanza da parte di Associazioni, Avvocati, Claim Agencies (Agenzie di Reclamo).
Qualora il passeggero scelga di farsi rappresentare, oltre alla documentazione in formato originale cartaceo o digitale (in quest’ultimo caso, laddove il passeggero non firmi digitalmente la procura, con attestazione di conformità della copia informatica all’originale cartaceo) richiesta dalla normativa nazionale, occorre la presentazione di una informativa sottoscritta dal passeggero nella quale è chiarito il ruolo dell’Enac in qualità di Organismo Responsabile del Regolamento (CE) n. 261/2004. Il reclamo in questo caso va inviato alla sede territoriale competente. L'elenco delle sedi territoriali è presente sul nostro sito.
Dichiarazione relativa al reclamo presentato all'Enac in base al Regolamento (CE) 261/2004 (Informativa)
Nel caso in cui il disservizio coinvolga più passeggeri, appartenenti a uno stesso nucleo familiare o a un gruppo, è sufficiente inviare un unico reclamo.
Il reclamo avvierà gli accertamenti dell'Ente ai soli fini sanzionatori nei confronti della Compagnia. Al termine dell’accertamento l’Enac comunica al passeggero, ai fini della trasparenza, l’archiviazione del reclamo o l’avvio del procedimento sanzionatorio; l’attività dell’Enac, infatti, non è finalizzata in alcun modo a soddisfare le richieste risarcitorie dei passeggeri, né a fornire assistenza legale.
Si seganala inoltre che la presentazione del reclamo all'Enac è gratuita e personale, senza necessità di rappresentanza da parte di Associazioni, Avvocati, Claim Agencies (Agenzie di Reclamo).
Qualora il passeggero scelga di farsi rappresentare, oltre alla documentazione in formato originale cartaceo o digitale (in quest’ultimo caso, laddove il passeggero non firmi digitalmente la procura, con attestazione di conformità della copia informatica all’originale cartaceo) richiesta dalla normativa nazionale, occorre la presentazione di una informativa sottoscritta dal passeggero nella quale è chiarito il ruolo dell’Enac in qualità di Organismo Responsabile del Regolamento (CE) n. 261/2004. Il reclamo in questo caso va inviato alla sede territoriale competente. L'elenco delle sedi territoriali è presente sul nostro sito.
Dichiarazione relativa al reclamo presentato all'Enac in base al Regolamento (CE) 261/2004 (Informativa)