La Compagnia non ha rispettato quanto previsto dal Regolamento (CE) 261/04; cosa posso fare?
Qualora si ritenesse che i propri diritti non siano stati rispettati occorre innanzitutto rivolgersi alla Compagnia aerea che ha emesso il biglietto e/o, in caso di viaggi tutto compreso, al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto.
Se la Compagnia aerea non fornisce una risposta trascorse sei settimane dalla data di ricezione del reclamo oppure - se si ritiene che la risposta ricevuta dalla Compagnia aerea non sia soddisfacente rispetto a quanto previsto dal Regolamento (CE) 261/2004 - è possibile rivolgersi all'Organismo Nazionale Responsabile (NEB).
Conformemente alla normativa nazionale italiana, il reclamo può essere presentato entro due anni dalla data del volo o dalla data in cui il volo avrebbe dovuto essere effettuato.
Individuare l'Organismo Nazionale Responsabile cui presentare un reclamo è molto semplice.
Nel caso di voli in partenza da aeroporti UE occorre rivolgersi all'Organismo nazionale Responsabile del paese da cui il volo è partito.
Nel caso di voli in partenza da paesi extra UE e in arrivo su aeroporti UE (solo se operati da una Compagnia UE) occorre rivolgersi all'Organismo nazionale Responsabile del paese in cui il volo è atterrato.
Ai fini dell'applicazione del Regolamento, Islanda, Norvegia e Svizzera vengono equiparati ai paesi membri dell'Unione.
La lista completa degli Organismi Nazionali Responsabili è disponibile sul sito dell Enac
L'Organismo Nazionale Responsabile per l'Italia è Enac. Il reclamo presentato attiva le verifiche dell’Ente per l’accertamento di possibili violazioni dei diritti dei passeggeri. Al termine dell’accertamento l’Enac comunica al passeggero, ai fini della trasparenza, l’archiviazione del reclamo o l’avvio del procedimento sanzionatorio.
È opportuno segnalare che, per tutelare i propri diritti in maniera diretta e personale, il passeggero può avvalersi delle ordinarie vie legali dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente; qualora si desiderasse una consulenza legale ci si potrà rivolgere (in caso di reclami transfrontalieri) ad un Centro Europeo dei Consumatori per ricevere assistenza e consulenza gratuita su problemi connessi ai diritti dei viaggiatori aerei.
Per ulteriori informazioni sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo è possibile a visitare l'apposita sezione del nostro sito dove sono fra l'altro riportate le recenti novità normative introdotte in materia di procedure di risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori che gestiscono servizi di trasporto e gli utenti (Alternative Dispute Resolution) che potrebbero risultare di suo interesse.