Reclami ai sensi del Reg. 1107/2006: diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta
L’Enac è l'Organismo Responsabile in Italia della corretta applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo e ha il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti inadempienti.
Le tutele previste dal Regolamento si applicano:
- ai voli in partenza da un aeroporto UE ( per qualsiasi destinazione e operato da qualsiasi Compagnia);
- ai voli in partenza da un aeroporto extra UE ed in arrivo su un aeroporto UE qualora siano operati da una compagnia UE.
Ai fini dell'applicazione del Regolamento, Islanda, Norvegia e Svizzera vengono equiparati ai paesi membri dell'Unione.
In particolare il Regolamento (CE) 1107/06 introduce per le persone con disabilità e/o con mobilità ridotta, il diritto a ricevere un'assistenza dedicata che renda effettivamente praticabile la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini; tale assistenza deve essere fornita sia in aeroporto che a bordo con l'impiego del personale e delle attrezzature necessarie e senza costi addizionali.
Le forme di assistenza previste dal Regolamento (CE) 1107/06 devono essere prestate:
- dal gestore durante la permanenza in aeroporto;
- dalla Compagnia aerea durante la permanenza a bordo.
Ai sensi del Regolamento 1107/06 può essere considerato PRM qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica, handicap mentale, o per ogni altra causa di disabilità e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito agli altri passeggeri in modo da rispondere alle sue esigenze specifiche.
In particolare:
- gli anziani rientrano nella categoria dei PRM indipendentemente da ogni altra condizione di salute o di disabilità;
- l’obesità e lo stato di gravidanza non rappresentano di per sé una condizione oggettiva di handicap ma rientrano nei PRM solo nell’ipotesi in cui condizioni specifiche siano tali da ridurne la mobilità;
- l’infant potrebbe rientrare nella tutela prevista dal Reg. (CE) n. 1107/2006.
Selezionando la domanda sotto riportata sarà possibile avviare un percorso guidato che permetterà di verificare un eventuale violazione dei propri diritti e presentare - qualora ne sussistano le condizioni - un reclamo ad Enac tramite l'apposito modulo on line. Ulteriori inofrmazioni e riferimenti normativi sui diritti dei passeggeri derivanti dal Reg.(CE) 1107/06 sono disponibili nella sezione Passeggeri del sito Enac
Le tutele previste dal Regolamento si applicano:
- ai voli in partenza da un aeroporto UE ( per qualsiasi destinazione e operato da qualsiasi Compagnia);
- ai voli in partenza da un aeroporto extra UE ed in arrivo su un aeroporto UE qualora siano operati da una compagnia UE.
Ai fini dell'applicazione del Regolamento, Islanda, Norvegia e Svizzera vengono equiparati ai paesi membri dell'Unione.
In particolare il Regolamento (CE) 1107/06 introduce per le persone con disabilità e/o con mobilità ridotta, il diritto a ricevere un'assistenza dedicata che renda effettivamente praticabile la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini; tale assistenza deve essere fornita sia in aeroporto che a bordo con l'impiego del personale e delle attrezzature necessarie e senza costi addizionali.
Le forme di assistenza previste dal Regolamento (CE) 1107/06 devono essere prestate:
- dal gestore durante la permanenza in aeroporto;
- dalla Compagnia aerea durante la permanenza a bordo.
Ai sensi del Regolamento 1107/06 può essere considerato PRM qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica, handicap mentale, o per ogni altra causa di disabilità e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito agli altri passeggeri in modo da rispondere alle sue esigenze specifiche.
In particolare:
- gli anziani rientrano nella categoria dei PRM indipendentemente da ogni altra condizione di salute o di disabilità;
- l’obesità e lo stato di gravidanza non rappresentano di per sé una condizione oggettiva di handicap ma rientrano nei PRM solo nell’ipotesi in cui condizioni specifiche siano tali da ridurne la mobilità;
- l’infant potrebbe rientrare nella tutela prevista dal Reg. (CE) n. 1107/2006.
Selezionando la domanda sotto riportata sarà possibile avviare un percorso guidato che permetterà di verificare un eventuale violazione dei propri diritti e presentare - qualora ne sussistano le condizioni - un reclamo ad Enac tramite l'apposito modulo on line. Ulteriori inofrmazioni e riferimenti normativi sui diritti dei passeggeri derivanti dal Reg.(CE) 1107/06 sono disponibili nella sezione Passeggeri del sito Enac
- Sono un passeggero con disabiltà/mobilità ridotta (PRM); cosa devo fare per ricevere assistenza e quali sono i miei diritti?
- Sono un passeggero con disabiltà/mobilità ridotta (PRM); cosa mi deve essere garantito durante la permanenza in aeroporto e le operazioni di imbarco e sbarco?
- Sono un passeggero con disabiltà/mobilità ridotta (PRM); cosa mi deve essere garantito durante la permanenza a bordo?
- È previsto dal Regolamento (CE) 1107/2006 che sia rifiutata la prenotazione del volo o l’imbarco a causa della disabilità o della mobilità ridotta?