Sono un passeggero con disabiltà/mobilità ridotta (PRM); cosa mi deve essere garantito durante la permanenza a bordo?
La Compagnia aerea deve garantire al PRM le seguenti forme di assistenza:
- trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti;
- trasporto degli apparecchi medici e, al massimo, di altri due dispositivi di mobilità (previo preavviso di almeno 48 ore, in base allo spazio disponibile a bordo dell’aeromobile e nel rispetto della normativa relativa al trasporto di merci pericolose);
- comunicazione, in formati accessibili, delle informazioni essenziali sul volo;
- realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire i posti a sedere tenendo conto delle esigenze del passeggero nel rispetto della disponibilità e dei requisiti di sicurezza e di attribuire all’eventuale accompagnatore un posto a sedere vicino al passeggero;
- assistenza, se necessario, per raggiungere i servizi igienici.
Nel caso in cui le sedie a ruote, le altre attrezzature per agevolare la mobilità o i dispositivi di assistenza vengano persi o danneggiati durante il caricamento o il trasporto a bordo degli aeromobili, il passeggero cui appartengono è risarcito in conformità di quanto prevede il diritto internazionale, comunitario e nazionale.
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