Categoria Reclami ai sensi del Reg. 1107/2006: diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta

È previsto dal Regolamento (CE) 1107/2006 che sia rifiutata la prenotazione del volo o l’imbarco a causa della disabilità o della mobilità ridotta?

La compagnia aerea, l’agenzia di viaggio o il tour operator non possono rifiutare la prenotazione o l’imbarco a causa della disabilità o della mobilità ridotta
I passeggeri e gli eventuali accompagnatori a cui sia stata rifiutata la prenotazione o negato l'imbarco a causa della disabilità o della mobilità ridotta hanno diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione ai sensi del Reg. (CE) 261/2004.

Gli unici casi in cui la compagnia aerea, l’agenzia di viaggio o il tour operator possono rifiutare la prenotazione o l'imbarco sono quelli:
• relativi a motivi di sicurezza;
• in cui vi sia l'impossibilità di imbarco, sbarco o trasporto della persona dovuta alle dimensioni della cabina passeggeri dell’aereo o dei portelloni.
In questi casi il passeggero dovrà essere informato immediatamente sulle motivazioni del rifiuto e, su richiesta, dell’interessato, la compagnia aerea (o l’agenzia di viaggio o il tour operator) ha l’obbligo di formalizzarle per iscritto entro 5 giorni lavorativi.

La compagnia aerea, nei casi previsti dalla normativa, può richiedere al PRM di farsi accompagnare da una persona in grado di fornire l’assistenza necessaria.

Il Regolamento (CE) 1107/2006 consente al passeggero con disabilità o con mobilità ridotta l'utilizzo, durante tutto il viaggio aereo, di un cane da assistenza riconosciuto dalla legge, in conformità alla normativa nazionale applicabile; tuttavia, il numero massimo trasportabile di cani da assistenza a bordo degli aeromobili nazionali è previsto in funzione delle dimensioni e della disposizione interna dell'aeromobile. In particolare, essi devono essere posizionati in luoghi predefiniti e in modo da costituire il minimo intralcio sia per le normali operazioni sia per le eventuali operazioni di emergenza. Su alcuni aeromobili può esserne vietato quindi il trasporto per l'impossibilità di trovare una collocazione rispondente ad entrambi i criteri.
Al fine, di evitare possibili disagi al passeggero si consiglia di informare la compagnia aerea della necessità di imbarcare un cane d'assistenza al momento della prenotazione (o comunque il prima possibile) così da consentire la verifica dell'effettiva possibilità di erogare il servizio a bordo in ragione degli spazi disponibili.

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