Categoria Reclami ai sensi del Reg. 261/2004: ritardo, cancellazione e negato imbarco

Il mio volo è stato cancellato; quali sono i miei diritti?

La cancellazione del volo si verifica quando un volo, originariamente previsto dalla compagnia aerea e sul quale sia stato prenotato almeno un posto, non viene effettuato.

Qualora il volo sia stato cancellato il passeggero ha diritto:
- a scegliere fra il rimborso del prezzo del biglietto e la riprotezione su un volo alternativo;
- all'assistenza (pasti, bevande ed eventuale sistemazione in albergo in funzione della durata dell'attesa, trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, 2 chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica)
- ad una compensazione pecuniaria il cui importo varia in funzione della tratta percorsa dal volo cancellato; tale compensazione è dovuto esclusivamente in alcuni casi specifici.

La compensazione non è infatti dovuta:
- quando il passeggero sia stato informato della cancellazione del volo:
- almeno 14 giorni prima della data di partenza prevista;
- tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza se viene offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore antecedenti l'orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l'orario originariamente previsto;
- meno di sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un'ora prima dell'orario; originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l'orario originariamente previsto;
oppure
- quando la cancellazione deriva da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (ad esempio: condizioni metereologiche e in alcuni casi di sciopero).

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