Categoria Reclami ai sensi del Reg. 261/2004: ritardo, cancellazione e negato imbarco

Il mio volo ha subito un ritardo; quali sono i miei diritti?

Il Reg.(CE) 261/04 tutela i diritti dei passeggeri in caso di ritardo prolungato rispetto all'orario di partenza (almeno 2 ore); i passeggeri hanno diritto a ricevere assitenza in funzione dell'entità del ritardo e della lunghezza del volo.
Inoltre:
• Se il volo ha un ritardo di almeno 5 ore alla partenza, la Compagnia aerea deve offrire al passeggero la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. Se il passeggero decidesse di avvalersi di tale possibilità il diritto all’assistenza è previsto solo fino al momento della rinuncia al volo.

• In caso di ritardo all'arrivo pari o superiore alle 3 ore si ha anche diritto, al verificarsi di determinate condizioni, ad una compensazione pecuniaria. La compensazione non è però dovuta quando è il ritardo sia imputabile a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (ad esempio cause meteo o alcuni casi di sciopero).

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