In quali casi la Compagnia è tenuta ad informarmi sui diritti derivanti dal Regolamento (CE) 261/04?
Sia presso il banco check-in sia presso le postazioni self-service in aeroporto deve essere chiaramente esposto un avviso stampato o in formato elettronico, che informi i passeggeri dei loro diritti nell'UE ai sensi del Regolamento (CE) 261/04. Le medesime informazioni devono essere fornite in caso di check-in online.
In caso di negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo di almeno 2 ore al momento della partenza o ritardo all'arrivo alla destinazione finale ( di almeno 3 ore), la Compagnia aerea è tenuta a comunicare per iscritto (o con altre forme di comunicazione comparabili) le norme per ottenere -in relazione all'evento - eventuali rimborsi, risarcimenti e assistenza.
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